Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata.

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi degli articoli 35 e sgg. del d.lgs 3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi, “CTS”) è costituita la Fondazione denominata “FONDAZIONE ARTEMISIA – Ente del Terzo Settore” o, in forma abbreviata “FONDAZIONE ARTEMISIA – ETS” (d’ora innanzi la “Fondazione”). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi lo “Statuto”), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la “Normativa Applicabile”).
1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazione al pubblico.

Articolo 2) Sede

2.1. La Fondazione ha sede in Comune di Roma.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3) Scopo

3.1. La Fondazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118 comma 4 della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono in forma associata a perseguire il bene comune e per fornire assistenza sociale e socio sanitaria; assistenza sanitaria; istruzione e formazione, ivi compresa la formazione medica continua.

– La Fondazione tramite il servizio “Coesione” presta assistenza sanitaria, psico-sociale e legale, con l’obiettivo fondante di porgere aiuto al nucleo familiare e di assicurare un efficace e serio sostegno alle vittime di violenza, stalking, mobbing e bullismo tramite una equipe di specialisti multidisciplinare costantemente a disposizione per sostenere la Famiglia in crisi durante il duro periodo della separazione, o la Famiglia che voglia semplicemente confrontarsi con alcuni esperti a cui poter fare riferimento per prevenire eventuali future incomprensioni o difficoltà, mantenendo in equilibrio gli aspetti interni al nucleo affettivo, oppure a supporto delle coppie che desiderino costituire una Famiglia nuova. E’ altresì rivolta verso tutti coloro che vivono stati di crisi, di smarrimento o di paura perché subiscono o rischiano di subire atti di aggressione o violenza, per ricevere sostegno nell’immediato tramite la consulenza integrata di più esperti con competenze diverse che, sinergicamente, si interfacciano per offrire validi strumenti di risoluzione del problema, tenendo conto di tutte le molteplici cause e conseguenze ad esso connesse. La consulenza è rivolta a Famiglie tradizionali, Famiglie di fatto, Famiglie allargate, Monoparentali, Interetniche, Adottive, Affidatarie ed Omo-parentali, futuri Sposi e futuri Genitori.

– La Fondazione tramite il servizio “L’isola che c’è” fornisce servizio di consulenza ed assistenza psicosociale per bambini ed adolescenti e per le loro famiglie e di accompagnamento al percorso didattico. Il Servizio fornisce un valido supporto nell’affrontare e superare difficoltà cognitive, di concentrazione, relazionali, affettive ed anche fragilità emotive, vulnerabilità psico-comportamentali e disturbi dell’umore.

– La Fondazione progetta ed eroga attività di informazione e formazione medico-scientifica e sociale. Le iniziative sono rivolte a cittadini, a studenti ed a professionisti. L’attività principale consiste nella realizzazione sistematica di Simposi, Workshop e Corsi volti a garantire tutti i crediti ECM annuali (ovvero, l’obbligo annuale di formazione ECM – Educazione Continua in Medicina), nonchè il perfezionamento e una miglior qualificazione per Medici di Medicina Generale, Medici Specialisti e tutti gli Operatori Sanitari.

La Fondazione potrà, su decisione del consiglio direttivo, istituire nuovi servizi e organismi, e/o modificare i già esistenti, fermo restando le finalità e gli scopi della Fondazione stessa.

3.2. La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di:

– azione volontaria;

– erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;

– di mutualità.

3.3. Inoltre la Fondazione si pone quale finalità:

La promozione della ricerca e dello sviluppo scientifico particolarmente in ambito biomedico e sociale, di tipo clinico e traslazionale, mediante aiuti, anche economici, a progetti di promozione, di formazione e di ricerca, innovativi; sperimentare e monitorare forme innovative di gestione e organizzazione in campo sanitario e della ricerca biomedica, previa preventiva autorizzazione dell’autorità competente; l’erogazione di borse di studio a giovani ricercatori, nonché l’assegnazione di riconoscimenti e premi a studiosi meritevoli; fornire, mediante rapporti convenzionali o con altre opportune modalità, il supporto alle Istituzioni di istruzione e Formazione pre e post laurea.

La Fondazione, al fine esclusivo di reperire risorse aggiuntive da destinare alla ricerca e alla qualificazione del personale, potrà inoltre svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici e privati, in forma associativa o con altre forme di collaborazione, attività strumentali, anche produttive, nel rispetto della normativa applicabile e del Codice del Terzo Settore.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l’altro:

a. Svolgere attività̀ di divulgazione scientifica, ossia di promozione e di diffusione della cultura e del sapere scientifico, in modo da rendere le nozioni e i risultati della ricerca nel campo medico e biologico patrimonio di tutti anche tramite periodici; la Fondazione si occupa della completa gestione del periodico ARTEMISIA MAGAZINE.

b. Assumere ogni iniziativa idonea a promuovere la ricerca traslazionale ed applicata e a tutela la proprietà dei suoi risultati nonchè la valorizzazione economica degli stessi, anche attraverso la costituzione e/o partecipazione ad appositi organismi, enti e associazioni, aperti alla partecipazione dei ricercatori e di altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto della normativa applicabile e del Codice del Terzo Settore.

c. Svolgere attività di prevenzione, primaria e secondaria, da intendersi questa ultima come promozione di stili di vita salutari, di indagini e screening sanitari di primo livello, e corretta alimentazione.

d. Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti.

e. Partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

f. Svolgere ogni altra attività strumentale e funzionale al perseguimento delle proprie finalità.


Articolo 4) Oggetto

4.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:
– interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di  cui  alla  legge  5  febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22  giugno  2016,  n.  112,  e  successive modificazioni;

– interventi e prestazioni sanitarie;

– prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei  ministri  14  febbraio  2001,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  n.  129  del  6  giugno   2001,   e   successive modificazioni;

– promozione e tutela  dei  diritti  umani,  civili,  sociali  e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e  degli  utenti  delle attività  di  interesse  generale  di  cui  al  presente   articolo, promozione delle  pari  opportunità  e  delle  iniziative  di  aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo  27  della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di  acquisto  solidale  di  cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

4.2. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere “attività diverse” rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell’art. 6, comma 1, CTS.


Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6) Durata

6.1. la Fondazione ha durata sino al 31 dicembre 2060

Titolo II – Patrimonio ed entrate

Articolo 7) Patrimonio iniziale

7.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 30.000

Articolo 8) Entrate

8.1. la Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimoni della Fondazione;

c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;

d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell’attività della Fondazione;

e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;

g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 9) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

9.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi in maniera non corrispettiva. L’attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell’art. 7, comma 2, CTS.

9.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l’erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l’erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto alla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Articolo 10) Irripetibilità di apporti e versamenti

10.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l’apporto o il versamento a favore della Fondazione.
10.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal partecipante o da qualunque soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all’organizzazione o all’attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio nè alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come titolarità del partecipante o del soggetto che abbia effettuato l’apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 11) Incremento del patrimonio

11.1 Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;

c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;

e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l’attività corrente della Fondazione.

Articolo 12) Salvaguardia del patrimionio

12.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

12.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

12.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell’attività corrente della Fondazione.

Articolo 13) Divieto di distribuzione

13.1. E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 14) Patrimoni destinati a uno specifico affare

14.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l’istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

TITOLO III – Sistema di governance

Articolo 15) Organi

15.1. Sono organi della Fondazione (d’ora innanzi, gli “Organi”):

a) il Consiglio Direttivo;

b) il Presidente del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi il “Presidente”) e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi il “Vice Presidente”);

c) il Segretario del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Segretario”);

d) il tesoriere

e) il Comitato Etico (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);

f) il Comitato Scientifico (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);

g) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);

h) il Comitato Formazione (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);

i) il Comitato Comunicazione (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);

l) l’Organo di Controllo;

m) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata all’Assemblea);

Sezione I – Consiglio Direttivo

Articolo 16) Competenze del Consiglio Direttivo

16.1. Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell’attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile, nonché a effettuare l’amministrazione della Fondazione.

16.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e disporne la revoca;

b1) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;

b2) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Etico e disporre la revoca dei suoi membri;

b3) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Scientifico e disporre la revoca dei suoi membri;

b4) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Formazione e disporre la revoca dei suoi membri;

b5) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Comunicazione e disporre la revoca dei suoi membri;

b6) nominare, ove lo ritenga opportuno, nuovi comitati e disporre la revoca dei suoi membri;

c) nominare l’Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;

d) nominare, ove sia obbligatorio per Legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporne la revoca.

e) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto;

g) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell’Fondazione;

h) approvare il bilancio d’esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;

i) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l’organizzazione e l’attività della Fondazione;

l) deliberare sulle modifiche all’atto costitutivo e allo statuto;

m) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;

n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa applicabile come di competenza dell’organo amministrativo della Fondazione.

16.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

16.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Articolo 17) Composizione del Consiglio Direttivo

17.1. Il Consiglio Direttivo è composto da 4 (quattro) Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

17.2. I Consiglieri sono nominati dal Consiglio Direttivo uscente secondo le modalità di votazione proprio del Consiglio Direttivo.

17.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

17.4. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le seguenti caratteristiche di onorabilità, di professionalità, di indipendenza.

Articolo 18) Gratuità dell’incarico

18.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo o di altri Comitati non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 19) Durata della carica

19.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

19.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

19.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino a che il soggetto o l’organo che aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica faccia luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica.

19.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 20) Convocazione del Consiglio Direttivo

20.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri o dall’organo di Controllo.

20.2. La convocazione è effettuata mediante con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.

20.3. L’avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell’organo di Controllo almeno 48 ore prima dell’adunanza. In caso di urgenza, l’avviso è spedito almeno tre giorni prima.

20.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’organo di Controllo.

Articolo 21) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

21.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

21.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d’età.

21.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
21.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

21.5 Le deliberazioni aventi a oggetto l’estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

21.6. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

21.7. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall’adunanza del Consiglio Direttivo.

21.8. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

21.9. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell’organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

21.10. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell’adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 22) Responsabilità dei Consiglieri

22.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall’art. 28, CTS.

Articolo 23) Comitato Esecutivo

23.1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri.

23.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

23.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

Articolo 23-bis) Comitato Scientifico

23-bis.1. I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche o enti interessati alle relazioni scientifiche o professionali nel campo della medicina. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

23-bis.2. Il comitato ed i singoli componenti possono essere consultati dal Presidente per questioni di loro specifica competenza e possono proporre al Consiglio studi, ricerche ed ogni attività statutaria della Fondazione.

Articolo 23-ter) comitato Etico

23-ter.1. E’ l’organismo che imposta e controlla l’operato della Fondazione, dettando i principi morali, i confini etici, le scelte deontologiche.

23-ter.2. Il Comitato Etico guida le scelte operative, le indirizza in base ai convincimenti ed ai principi che ispirano la Fondazione.

23-ter.3. All’organismo debbono far riferimento le componenti operative della Fondazione ogni qualvolta sorgesse un dubbio sulla liceità di una procedura diagnostica e/o terapeutica.

23-ter.4. All’organismo deve altresì far riferimento ogni protocollo scientifico di ricerca che riguardi la madre o il feto, che interessi l’individuo, la sua integrità psico-fisica ed il suo diritto all’autodeterminazione.

Articolo 23-quater) Comitato Formazione

23-quater.1. I membri del Comitato Formazione sono nominati dal Consiglio Direttivo, essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Competenza del Comitato Formazione è definire le linee, i principi ed i programmi delle attività di formazione della fondazione.
23-quater.2. Il comitato ed i singoli componenti possono essere consultati dal Presidente per questioni di loro specifica competenza.

Articolo 23-quinques) Comitato Comunicazione

23-quinques.1. I membri del Comitato Comunicazione sono nominati dal Consiglio Direttivo. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Competenza del Comitato Comunicazione è tenere rapporti con enti di diritto pubblico e privato, associazioni, società, mass-media, al fine di valorizzare il lavoro ed i principi della Fondazione.

23-quinques.2. Il comitato ed i singoli componenti possono essere consultati dal Presidente per questioni di loro specifica competenza.

Sezione II – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 24) Presidente e Vice Presidente

24.1. al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

  1. a) effettuare l’ordinaria amministrazione dell’Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
    b) verificare e pretendere l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l’opportunità;
  2. c) convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
  3. d) predisporre la bozza del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
    e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
  4. f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

24.2. ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell’attività nel frattempo compiuta.

24.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

24.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell’agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Articolo 25) Segretario

25.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l’amministrazione della Fondazione.

25.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell’organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

25.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo.

Articolo 26) Tesoriere

26.1. Il Tesoriere:

a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;

b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;

c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d’esercizio per l’approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione III – Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 27) Composizione dell’Organo di Controllo

27.1. L’organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

27.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l’incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti  che compongono l’organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

27.3. Nel caso di organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

– un soggetto iscritto al registro dei revisori Legali;

oppure:

– un soggetto iscritto all’ordine degli avvocati, all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

– un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.
27.4. Nel caso di organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:
– soggetti iscritti al registro dei revisori Legali; oppure:

– soggetti iscritti all’ordine degli avvocati, all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

– soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.
27.5. Qualora competa all’organo di Controllo l’esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel registro dei revisori Legali.

Articolo 28) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell’Organo di Controllo

28.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell’organo di Controllo e, se eletti, decadono dall’ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 c.c., vale a dire l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;

c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal registro dei revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all’ordine degli avvocati, all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 29) Durata in carica dell’Organo di Controllo

29.1. L’organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

29.2. I membri dell’organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 30) Compiti e funzionamento dell’Organo di Controllo

30.1. L’organo di Controllo:

a) vigila sull’osservanza della Normativa applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14, CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell’organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

30.2. I membri dell’organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell’assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

30.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

30.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.

30.5. L’avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, l’avviso è spedito almeno tre giorni prima.

30.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

30.7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d’età.

30.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

30.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

30.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall’adunanza del Collegio dei Controllori.

30.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

30.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell’adunanza di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell’adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell’adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 31) Compenso dell’Organo di Controllo

31.1 Dalla nomina componente dell’Organo di Controllo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 32) Esercizio della funzione di revisione legale

32.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 33) Responsabilità dei membri dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale.

33.1. La responsabilità dei membri dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall’art. 28 CTS.

Titolo IV – Bilanci, libri e scritture

Articolo 34) Esercizi associativi

34.1. la Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il primo gennaio di ogni anno e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 35) Bilancio d’esercizio

35.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d’esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 36) Bilancio sociale

36.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 37) Scritture contabili

37.1. la Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 38) Libri della Fondazione

38.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;

b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;

c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo.

d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo (ove nominato);

e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Scientifico (ove nominato);

f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Etico (ove nominato);

38.2. Qualora si avvalga dell’opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun consigliere, da ciascun membro dell’Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

38.3. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell’Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

38.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell’Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

38.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell’Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Titolo V – Estinzione e scioglimento

Articolo 39) Devoluzione del patrimonio

39.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Titolo VI – Arbitrato

Articolo 40) Clausola compromissoria

40.1. Qualunque controversia insorga tra gli organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra gli Organi della Fondazione e la fondazione stessa, in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio del Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

40.2. La disciplina dell’arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Roma.

40.3. L’arbitrato si svolge nel Comune di Roma.

40.4. Le spese dell’arbitrato seguono la soccombenza.